giovedì, Aprile 18, 2024
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Stato di necessità ed infezione da emotrasfusione

La Cassazione recentemente ha affermato il principio secondo cui non è revocabile lo stato di necessità nell’infezione da emotrasfusione in quanto l’urgenza è contemplata nei protocolli sanitari e si traduce nell’organizzazione interna finalizzata alla gestione dell’emergenza.

La struttura ospedaliera non opera in stato di necessità e, pertanto, non è esente da qualunque obbligo di rispetto delle regole ordinarie di prudenza insiste nelle strutture ospedaliere mediante protocolli medico sanitari.

Al fine di aversi stato di necessità ex art. 2045 c.c. come causa di esclusione della responsabilità civile deve raffigurarsi l’esigenza di salvare sé od altri da un pericolo grave ed attuale alla persona, il che implica che un soggetto si venga a trovare fortuitamente, prescindendo dalla propria volontà o dalla sua facoltà di effettuare un controllo sulla situazione in atto, all’interno del quale si giustificano le proprie scelte che sarebbero altrimenti sanzionate secondo le regole della responsabilità civile.

Pertanto, secondo il supremo collegio, l’elemento della imprevedibilità è strettamente connaturato al sorgere della causa di giustificazione dovendo la situazione di pericolo essere gestita e risolta secondo gli ordinari mezzi senza, dunque, giustificare un intervento da parte di un soggetto che, allo stesso tempo, costituisca una lesione di altri diritti.

L’imprevedibilità non può essere rappresentata dalla semplice necessità di un intervento chirurgico d’urgenza, tranne nell’ipotesi in cui il medico si trovi al di fuori da un’adeguata struttura sanitaria per cui possa mettersi a rischio la vita di una persona.

Viceversa, se un intervento chirurgico, seppur d’urgenza e pertanto non programmato, avviene all’interno di una azienda ospedaliera professionalmente organizzata, proprio al fine di saper affrontare determinate situazioni in condizioni di sicurezza, a nulla rileva la richiesta di parte di giustificare la lesione ai sensi dell’art. 2045 c.c.

Giulia Santoro
Avvocato

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