sabato, Aprile 20, 2024
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Emergenza, Coronavirus. Regolazione rapporti tra ex coniugi e figli minori in merito agli assegni di mantenimento

Le drastiche misure adottate dal Governo per la gestione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno introdotto una normativa d’urgenza che incide inevitabilmente sull’esercizio di alcune fondamentali libertà costituzionali dei singoli soggetti come quelle di circolazione e di riunione, a salvaguardia del diritto alla salute, anch’esso tutelato dalla nostra Costituzione , influenzando peraltro radicalmente in maniera negativa sulla capacita’ reddituale.

In tale contesto, di emergenza straordinaria anche i rapporti familiari potrebbero subire gravi ripercussioni dalle restrizioni imposte alla libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale e dalla riduzione dell’attività lavorativa conseguente alla chiusura delle attività economiche, specie per la corretta gestione dell’affidamento condiviso dei figli da parte dei genitori separati.

Le principali criticità che si potrebbero presentare a seguito della necessaria modifica delle nostre abitudini di vita ed economiche riguardano – nell’immediato – gli aspetti relativi al corretto adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del genitore a causa di una eventuale riduzione del reddito, nonché il diritto di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario prevalente.

Infatti, a causa dell’improvvisa crisi sanitaria e della possibile riduzione delle risorse economiche, entrambi i genitori e – specie nel regime di affidamento condiviso – quello non collocatario prevalente, spesso onerato anche dell’obbligo all’assegno di mantenimento per i figli e/o per il coniuge, potrebbero non riuscire – anche volendo – ad assolvere ai propri obblighi, rischiando così di incorrere in gravi conseguenze sia civili, che penali.
Tali circostanze, richiedono particolare ed accurata attenzione tenuto conto che solitamente coinvolgono interessi di soggetti minori e comunque di figli non ancora autosufficienti privi di altra tutela economica
Pertanto, nonostante l’emergenza, entrambi i genitori dovranno continuare ad attenersi alle previsioni contenute nei relativi provvedimenti giudiziali e a garantire il rispetto della c.d. bigenitorialità.

Tuttavia, nell’impossibilità CONCRETA E COMPROVATA (poiche’ ogni inadempimento camuffato potrebbe integrare ” sciacallaggio” in un momento del genere ed essere sanzionato con gravi e pesanti sanzioni penali) per il genitore non collocatario di rispettare ovvero di corrispondere con puntualità ed integralmente il mantenimento ordinario e straordinario per la prole, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti e/o iniziative idonee a contenere eventuali conseguenze sanzionatorie .
Nel caso dunque di improvvise riduzioni del reddito, come nell’ attuale emergenza COVID 19 è auspicabile che il genitore obbligato rappresenti le circostanze all’altro genitore, mediante una missiva formale che possa provare – in caso di future contestazioni da parte dell’ex coniuge – le ragioni e gli oggettivi impedimenti che hanno impedito al padre o alla madre di assolvere puntualmente ai propri obblighi, di mantenimento della prole.

In ogni caso, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di subire querele e/o recuperi forzosi del mantenimento non corrisposto o un’eventuale accusa di violazione delle condizioni di separazione, SI RENDEREBBE necessario formalizzare nelle opportune sedi di Tribunali una modifica consensuale delle condizioni che tenga conto della contingenti circostanze emergenziali e delle relative conseguenze sugli obblighi posti a carico dei genitori.
Prima comunque di rivolgersi al Tribunale potrete tentare soprattutto nel caso in cui i rapporti con l’ ex coniuge sia rimasto improntato a canoni di civilta’, a stabilire consensualmente ma sempre in FORMA SCRITTA tramite ausilio del vostro legale di fiducia la modifica e o riduzione dell’ assegno di mantenimento per i motivi emergenziali e comprovati sopradetti per il periodo di comprovata emergenza.

Avv. Giovanni Rizzo

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