giovedì, Marzo 28, 2024
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Covid-19 e legge salva-suicidi

E’ evidente, oramai, di come l’emergenza COVID-19, abbia fortemente
colpito nel circuito economico le attività produttive e commerciali
dell’intera nazione. La chiusura forzata delle imprese da circa due mesi
sta, inevitabilmente, mettendo in ginocchio, gran parte delle attività
produttive e, conseguentemente, numerose famiglie italiane.

Tra le numerose problematiche, l’emergenza COVID-19 cagionerà un
notevole aumento dei casi di sovraindebitamento, ossia lo stato di crisi
o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore
minore, ovvero di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali nel
caso di crisi o insolvenza.

Difatti, sebbene il Decreto Cura Italia abbia legislativamente previsto
una sospensione dei mutui prima casa, è altrettanto vero che la predetta
sospensione non si applica ai prestiti o finanziamenti stipulati per
esigenze diverse dai casi di acquisto prima casa. Per tali prestiti lo Stato,
nonostante l’emergenza, non ha apportato alcun correttivo, e, dunque,
nonostante l’evidente stasi economica i contraenti-debitori devono far
fronte al pagamento delle rate, onde evitare segnalazione in banche dati
con la conseguente preclusione di ottenere nel futuro liquidità
finanziarie.

Avv. Giovanna D’Angelo

Tuttavia, è di pochi giorni fa l’accordo raggiunto tra l’Abi (Associazione
bancaria italiana) e le associazioni di consumatori aderenti al Cncu (il
consiglio nazionale consumatore e utenti) per la sospensione alle
persone fisiche fino a 12 mesi della quota capitale di: mutui per acquisto
di immobili che non siano prima casa, mutui per ristrutturare la casa,
mutui chirografari. I mutui devono essere stati erogati prima del 31
gennaio 2020 e possono richiedere la sospensione coloro che hanno
subìto la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la sospensione
del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni,
riduzione di un terzo del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria per
lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La questione del sovraindebitamento, dopo l’emergenza COVID-19,
riacquisterà vigore all’interno di numerose famiglie italiane, causa la
perdita dell’occupazione o, comunque, la capacità di produrre un reddito
identico o superiore a quello di qualche mese fa che non consentirà di
poter onorare tutte le obbligazioni assunte antecedentemente.
Nel 2012 la Comunità Europea ha “obbligato” l’Italia a ratificare una
legge, ossia la n.3/2012, detta appunto “salva-sucidi”, la quale tratta di
disposizioni in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. E’ una legge di grande impatto sociale, già presente negli altri paesi europei, che consente ai debitori meritevoli, ossia a coloro i quali non si siano indebitati per colpa o per atti in frode a terzi, di ripagare il proprio debito in base alle loro reali possibilità, con abbattimento di ciò che non sono più in grado di pagare per oggettive sopraggiunte difficoltà economiche.

La predetta legge delinea tre rimedi a vantaggio dei soggetti esclusi dal
raggio d’azione alle procedure concorsuali e precisamente: l’accordo di
composizione della crisi, ossia un piccolo concordato implicante la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, omologabile
dopo aver raggiunto l’intesa coi creditori che rappresentino almeno il 60
per cento dei crediti; il piano del consumatore, un concordato sui generis che prescinde dall’approvazione dei creditori ed imperniato su ragioni e natura dell’indebitamento; la liquidazione dei beni, minimante il fallimento ed eventualmente seguita dal beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti.

Nel presente articolo si approfondiranno gli aspetti procedurali del piano
del consumatore, il quale consente al debitore, persona fisica, che abbia
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e che si trovi in
stato di sovraindebitamento, di proporre un piano volto alla ristrutturazione della propria situazione debitoria e alla soddisfazione
dei crediti, anche mediante cessione di crediti futuri, a patto che
garantisca il pagamento integrale dei crediti impignorabili ai sensi
dell’art.545 c.p.c..
Condizione necessaria e sufficiente per l’omologazione è la deliberazione
del tribunale, il quale si pronuncerà sulla fattibilità del piano in stretta
connessione con il programma di adempimento e la condotta del
debitore.

In particolare, l’accesso al piano del consumatore è possibile in presenza
di tre presupposti: 1) il consumatore deve trovarsi in stato di
sovraindebitamento e, dunque, il debito deve essere di ammontare tale
da non consentire di risanarlo con il proprio patrimonio; 2) il
consumatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse
da quelle previste dal capo della legge 3/2012; 3) il piano non deve essere
gia’ stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata
risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.

Per presentare il piano il consumatore può rivolgersi ai c.d. Organismi di
composizione della Crisi, oppure a professionisti abilitati come
commercialisti e avvocati.

La proposta di accordo va depositata presso il Tribunale del luogo dove
risiede il debitore e, contestualmente, o entro i tre giorni successivi, va
presentata ad opera dell’Organismo di Composizione della crisi, agli
uffici fiscali competenti e all’agente della riscossione.

Unitamente alla proposta va depositato l’elenco di tutti i creditori, nel
quale devono essere indicate anche le somme dovute, i beni del debitore
e gli eventuali atti di disposizione degli ultimi cinque anni, nonché le
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’attestazione circa la
fattibilità del piano e l’elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento del proponente e della sua famiglia. Alla proposta del
piano va allegata, infine, una relazione dell’organismo di composizione
della crisi, nella quale vanno indicate le cause dell’indebitamento e la
diligenza del consumatore, i motivi dell’incapacità del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore relativa agli
ultimi cinque anni, gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
e, infine, un giudizio circa la completezza e l’attendibilità della
documentazione che il consumatore ha depositato a corredo della
proposta e la possibile convenienza del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria. Se la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla legge, il
Giudice, medio tempore, sospende gli eventuali procedimenti di
esecuzione forzata, se ritiene che la prosecuzione possa pregiudicare la
fattibilità del piano, verificando prima che il consumatore abbia
contratto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempiere e che non abbia colposamente determinato il
sovraindebitamento.

Una volta che il piano del consumatore è omologato dal Giudice, i
creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire
esecuzioni forzate ne azioni cautelari e non possono acquistare diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore.

Avv. Giovanna D’Angelo

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