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Rubrica “I Nostri Diritti”: Violazioni delle misure di contenimento Covid-19: sanzioni e ricorsi

I NOSTRI DIRITTI

Visto l’interesse suscitato dagli interventi dell’avv. Camilla Alabiso su questioni di diritto che coinvolgono la generalità dei cittadini, abbiamo deciso di affidarle una rubrica nella quale potrete trovare tutti i suoi contributi.

In essa, l’avv. Alabisosi occuperà, in modo semplice e diretto, dei nostri diritti, il cui esercizio è, spesso, reso difficile dall’astrusità delle leggi che vengono in continuazione emesse. Lo scopo della rubrica sarà proprio quello di rendere il più possibile comprensibili tali diritti, il cui esercizio, siamo convinti, debba essere alla portata di tutti.

Chi lo vuole, potrà scrivere alla nostra redazione, all’indirizzo redazione@siciliaogginotizie.it, per avere chiarimenti o per segnalare questioni da trattare.

VIOLAZIONI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19: SANZIONI E RICORSI

Le misure di contenimento:

L’attuale emergenza sanitaria ha reso necessariesu tutto il territorio nazionale misure urgenti per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19:

– limitazioni alla circolazione di persone, tranne che per ragioni di lavoro, di assoluta necessità e di urgenza;

– chiusura o limitazione di attività produttive e commerciali, con alcune eccezioni;

– chiusura o limitazione di spazi pubblici e di attività o luoghi di aggregazione;

– sospensione o limitazione delle attività di trasporto, pubbliche e private;

– ulteriori misure specifiche per il contenimento della diffusione del virus.

Le sanzioni in caso di violazione:

Chi non rispetta queste misure va incontro a sanzioni che inizialmente avevano natura penale ma, adesso, con il decreto legge 25-3-2020 n.19, hanno natura amministrativa pecuniaria, cioè consistono nel pagamento di una multa che può andare da €.400,00 a €.3.000,00.

Se la violazione è commessa con l’utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino ad un terzo, se invece la violazione viene ripetuta, la sanzione è aumentata del doppio.

Ancora, se la violazione riguarda pubblici esercizi (ad es. ristoranti, bar, internet point), attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, alla sanzione amministrativa pecuniaria si può aggiungerela chiusura dell’esercizio o dell’attività fino a trenta giorni.

Ovviamente, se il cittadino, mentre viola una delle misure di contenimento, commette un reato, oltre a pagare la sanzione amministrativa, sarà punito anche penalmente.

In particolare, il decreto legge del 25 marzo prevede uno specifico reato per il soggetto positivo al virus Covid-19 e sottoposto alla misura della quarantena: se esso viola il divieto assoluto di allontanarsi da casa, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e una sanzione pecuniaria da €.500,00 ad €.5.000,00.

Chi accerta le violazioni:

Le violazioni alle misure di contenimento sono accertate dalle forze di Polizia coordinate dalle varie Prefetture. L’agente può immediatamente contestare la violazione con un verbale, oppure notificare quest’ultimo entronovanta giorni.

Pagamento in misura ridotta:

Entro sessanta giorni, si può pagare la sanzione al minimo, cioè €.400,00; se invece si paga entro cinque giorni, si può avere un’ulteriore riduzione del 30%.

E se si ritiene ingiusta la sanzione, come ci si può difendere?:

Entro trenta giorni dal verbale o dalla notifica di esso, l’interessato può presentare ricorso, anche a mezzo p.e.c., alla prefettura territorialmente competente e può anche chiedere di essere sentito.Il prefetto, a questo punto, se ritiene che effettivamente c’è stata la violazione di una misura contenitiva, può determinare, con ordinanza motivata(cd. ordinanza –ingiunzione) la somma dovutaper la violazione e ordinarne il pagamento; in caso contrario, può emettere ordinanza motivata di archiviazionedegli atti.

Nel primo caso, è possibile opporsi all’ordinanza-ingiunzione presentando, entra trenta giorni dalla sua notificazione, ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Violazioni commesse prima del decreto legge del 25 marzo:

Ad esse si applicheranno le “nuove” sanzioni amministrative pecuniariema nella misura minima ridotta alla metà, ossia €.200,00.

Se il procedimento penale relativo a tali violazioni si è già chiuso, si potrà chiedere la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna, con conseguente cancellazione della condanna dal casellario giudiziale, ma bisognerà comunque pagare l’eventuale sanzione pecuniaria inflitta e le spese del procedimento.

Avv. Camilla Alabiso

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