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Riduzione canone locazione ed esenzione imposte su canoni non percepiti causa emergenza sanitaria

Durante questo periodo di emergenza sanitaria e con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell’affitto, sia di immobili ad uso abitativo che di quelli ad uso commerciale.In questo frangente, l’inquilino,potra’, tramite il proprio Legale di Fiducia trovare a seguito di notifica diffida stragiudiziale e evidenziando l’ impossibilita’ sopravvenuta della prestazione economica a causa di Forza maggiore,ottenendo accordo con il proprietario dell ‘ immobile per ridurre o sospendere l’importo del canone di locazione nel periodo emergenziale ed in ogni caso entro la fine del 2020.
Al fine di favorire tali accordi di riduzione dei canoni di locazione l’ Agenzia delle Entrate viene in aiuto ai proprietari esentandoli dal pagamento delle tasse sui canoni o sugli importi dei canoni non percepiti o per i quali si e’ avuta una riduzione anche del 50 %.
Per evitare, però, di pagare le imposte sui canoni di locazione non riscossi è necessario che l’accordo venga registrato entro 30 giorni.
La registrazione, però, potrebbe risultare complessa se si considera che gli uffici sono tutti chiusi o quasi: è possibile quindi inviare l’atto tramite posta elettronica (ordinaria, non serve necessariamente la PEC), oppure attendere la riapertura degli uffici. In quest’ultimo caso, si andrebbe oltre i 30 giorni previsti per la registrazione, ma nella Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo slittamento dei termini a causa dell’emergenza sanitaria riguarda anche la registrazione degli atti.
Una volta finita l’emergenza occorrerà, in ogni caso, depositare l’originale dell’atto presso l’ufficio competente.
Come anticipato, l’accordo di riduzione o sospensione del canone può riguardare non solo gli immobili privati ad uso abitativo, ma anche l’affitto di locali commerciali e non rilevano le differenze in termini di durata del contratto, o relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca.
Per la registrazione non sono dovute spese e l’atto è esente dal bollo, in linea con quanto previsto dall’art. 19 del D.L. n. 133/2014 (“La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”).
Nella redazione dell’accordo il vostro legale di fiducia dovra’fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore/inquilino, riportando il canone annuale inizialmente stabilito, l’ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l’inquilino pagherà l’importo più basso.
L’accordo deve contenere la data e la firma di entrambe le parti in causa (per evitare gli spostamenti è possibile inviare tramite e-mail l’atto ed utilizzare uno scanner per inviarlo sottoscritto). Al momento della ripresa del pagamento regolare del canone di locazione per intero non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 devono essere riportati i dati identificativi del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI (compilato al momento della registrazione del contratto di locazione). Al Modello 69 dovrà essere allegato l’accordo sottoscritto e inviare tutto al medesimo Ufficio presso il quale era stata fatta la prima registrazione del contratto.
Con la registrazione dell’accordo per il proprietario sarà possibile pagare le imposte esclusivamente su quanto effettivamente riscosso.

Avv. Giovanni Rizzo

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