martedì, Aprile 23, 2024
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Licata, il comune rende noto il censimento obbligatorio sull’amianto

È stato ufficializzato il censimento obbligatorio sull’amianto. L’annuncio è stato reso noto dal sindaco Giuseppe Galanti e dall’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Ripellino.  “Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’apposito avviso – fa sapere il Comune –  sul sito istituzionale dell’ente e mediante manifesti murali, tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, dovranno darne comunicazione al Comune, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto”.

“Si tratta – spiega il Comune – di un obbligo di legge, che mira alla salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto. Le eventuali violazioni degli obblighi di autonotifica comporteranno l’applicazione delle sanzioni, che vanno da un minimo di 2.582,20 euro, ad un massimo di 5.164,57 euro”.

“Allo scopo di agevolare il censimento il Comune ha predisposto – aggiunge l’ente – appositi moduli che vanno compilati oltre che dai soggetti pubblici e privati anche dai soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto. Il modulo va ritirato, in forma cartacea, presso l’Ufficio Amianto sito in via Giaretta – Dipartimento Lavori Pubblici, dove sarà possibile anche avere ulteriori informazioni”.

“La compilazione delle schede – ribadisce l’amministrazione comunale – ha come esclusivo obiettivo, la rilevazione e il censimento dei manufatti contenenti amianto (M.C.A.) in tutti gli edifici ubicati all’interno del territorio comunale e costituisce un adempimento obbligatorio al fine della stesura del piano comunale, strumento indispensabile per accedere al fondo dedicato e previsto dall’apposita legge regionale. Una volta debitamente compilato in ogni sua parte il modulo va spedito al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it”.

“Infine, si ricorda che è vietato – conclude il Comune – l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ed è altresì vietata l’immissione di rifiuti, di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. La violazione di quanto sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro, inoltre, se l’abbandono ha ad oggetto rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumenta fino al doppio”.

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