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Rubrica “I nostri diritti” – REDDITO D’EMERGENZA: ULTIMA CHIAMATA.

Scade il 31 luglio 2020 il termine per chiedere all’INPS il reddito di emergenza (d’ora in poi Rem).

Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal cd. Decreto Rilancio per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Rem può essere richiesto tramite:

1-sezione dedicata sul sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con  PIN, Carta  Nazionale  dei Servizi, Carta di Identità Elettronica e SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale: credenziali richiedibili gratuitamente sul sito https://www.spid.gov.it/);

2- patronati;

3- centri di assistenza fiscale (cd. C.A.F.).

Per ottenere il beneficio, un componente del nucleo familiare, in rappresentanza di esso, autocertifica il possesso di una serie di requisiti.

Innanzitutto, un requisito di residenza: il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda, anche se la legge non specifica una durata minima di permanenza.

Sono poi richiesti dei requisiti economici:

1- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondenteall’ammontare del beneficio (che può andare da un minimo di €.400,00 ad un massimo di €.840,00).

La soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinatamoltiplicando €.400,00 per il valore di una scala di equivalenza pari a 1 per il primo componentedel nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne. Tale scala può raggiungere lasoglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenticomponenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. Ne deriva che, se ad esempio il nucleo familiare è composto da un solo adulto, il Rem sarà pari ad €.400,00 (importo minimo), se invece il nucleo è composto da tre adulti e due minorenni, di cui un componente èdisabile grave, il Rem sarà pari ad €.840,00 (importo massimo).

2-un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a €.10.000,00. Tale soglia è elevata di €.5.000,00 per ognicomponente successivo al primo e fino a un massimo di €.20.000,00.

3-un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), attestato dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica),inferiore a €.15.000,00.

La DSU è un documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del dichiarante e del proprio nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.

La veridicità dei dati contenuti nelle auto certificazioni può essere sottoposta a controlli a campione: in caso di falsità di quanto dichiarato, il beneficio è revocato, va restituito quanto indebitamente ottenuto e sono applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Va poi specificato che il Rem non è compatibile, con i seguenti benefici:

1-ulteriori indennità Covid: il Rem è una misura residuale rispetto alle altre misure COVID e quindi viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito di queste ultime.

2- prestazioni pensionistiche, ad eccezionedell’assegno ordinario di invalidità. Tale requisito è verificato al momento di presentazionedella domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionisticoeventualmente percepito.

3-redditi di lavoro dipendente: il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, almomento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cuiretribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare,individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Ad esempio, in un nucleo composto da una sola persona, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, il requisito non èsoddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavorodipendente, la retribuzione del lavoratore è superiore a €.400,00.

4-Reddito e Pensione di Cittadinanza.

In caso di accoglimento della domanda, il Rem è erogato per due mensilità dal mese dipresentazione della stessa.

Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’INPS comunical’accoglimento o il rigetto della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati direcapito indicati in domanda. In caso di rigetto, l’Istituto ne rende tempestivamente disponibili le motivazioni.

Il beneficio è erogato con bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale obonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.),secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il Rem, data la sua natura assistenziale, rientratra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle personefisiche.

Se, come attualmente previsto, i termini dovessero chiudersi il 31 luglio2020, senza una seconda proroga rispetto al termine iniziale del 30 giugno, c’è da attendersi un risultato nettamente inferiore alle aspettative di 2 milioni circa di famiglie beneficiarie coinvolte. L’ultimo dato ufficiale, emerso dall’Osservatorio Inps al 30 giugno 2020, è, infatti, quello di 500.000 persone destinatarie del reddito di emergenza, anche perché quasi una domanda su due è stata respinta.

avv. Camilla Alabiso

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