sabato, Febbraio 15, 2025
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Rubrica “I nostri diritti” – DIVORZIO CONGIUNTO: DIVORZIARE QUANDO SI E’ D’ACCORDO E’ ANCORA PIU’ FACILE IN TEMPI DI COVID

Quando i coniugi separati sono d’accordo per ottenere lo scioglimento del matrimonio (se contratto in comune) o la cessazione dei suoi effetti civili (se contratto in chiesa) e sono anche d’accordo nel regolare le condizioni alle quali questo debba avvenire (ad esempio la gestione dei beni comuni, l’assegno divorzile, le visite ai figli, etc..), possono ricorrere al divorzio congiuntoo consensuale, più rapido ed economico rispetto al divorzio giudiziale, cioè quello attivato da una sola delle parti.

Per potere ricorrere al divorzio congiunto, ci deve essere almeno uno di questi presupposti:

– i coniugi sono separati legalmente da almeno sei mesi (in caso di separazione consensuale) o da almeno dodici mesi (in caso di separazione giudiziale);

– uno dei due coniugi è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni, oppure è stato condannato per uno dei reati individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge);

 – uno dei due coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, o ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;

– il matrimonio non è stato consumato;

– uno dei due coniugi ha ottenuto sentenza di rettifica dell’attribuzione del sesso ed essa è passata in giudicato.

Il divorzio congiunto si chiede con ricorsoda presentare al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi; esso deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valido:

-i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei propri effetti civili;

– l’esistenza di figli di entrambi i coniugi;

– le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.

I documenti da allegare, invece, sono:

– le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia;

– l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale.

Secondo la procedura ordinaria, una volta presentato il ricorso, le parti verranno chiamate a comparire personalmente davanti al giudice per il tentativo di conciliazione: egli tenderà ad accertare che la comunione tra i due non possa essere ricostituita, e che le condizioni stabilite dai coniugi non siano contrarie all’interesse degli eventuali figli. Fatte queste verifiche, e riscontrata l’esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, il giudice pronuncerà il divorzio con sentenza.

Ma cosa è cambiato con l’emergenza epidemiologica da Covid 19?

Con il decreto legge Ristori, da fine ottobre, non è più necessario andare in udienza, esso infatti prevede che il giudice possa disporre che le udienze in materia di divorzio congiunto siano sostituite dal deposito telematico di note scritte, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con una comunicazione con cui dichiarano:

– di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;

– di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza;

– di confermare quanto contenuto nel ricorso;

– di non volersi conciliare.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, poi, sicuramente il divorzio congiunto, in quanto più rapido, è anche meno costoso di quello giudiziale. Oltre all’onorario dell’avvocato, un costo fisso è rappresentato dal contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del procedimento, che ammonta ad €.43,00; non è prevista alcuna marca da bollo.

Tra l’altro, contrariamente a quanto avviene nel divorzio giudiziale, dove ogni coniuge deve necessariamente essere rappresentato da un diverso difensore, nel divorzio congiunto la coppia potrà essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato.

Infine, va ricordato che al divorzio congiunto si può ricorrere anche senza andare in tribunale, ossia con la procedura della negoziazione assistita, per la quale, contrariamente a quanto detto da ultimo, sarà necessaria l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge.

La negoziazione assistita è un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordosu tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio, e che viene formalizzato davanti ai rispettivi difensori. Questi ultimi, poi, provvederanno:

– al deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica per il nulla osta, necessario per il caso in cui vi siano figli non autosufficienti;

– alla trasmissione dell’accordo, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato, in modo da far annotare l’accordo a margine dell’atto di matrimonio.

Avv. Camilla Alabiso

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