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Pnrr: Meritocrazia Italia: “l’inclusione finanziaria non sia un privilegio”

Il PNRR, alla Missione 1 «Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo», contempla la sub-Misura del «Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST», di titolarità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 prevede quali milestone l’entrata in vigore dei decreti legge di Rifinanziamento della componente ‘contributi’ e ‘prestiti’ del Fondo 394/81 e l’adozione della politica di investimento da parte del Comitato Agevolazioni, competente all’amministrazione del Fondo 394/81, nonché il target di «Almeno altre 4.000 PMI hanno fruito del sostegno del Fondo 394/81 a partire dal 1° gennaio 2021», da conseguire entro le scadenze, rispettivamente, del terzo trimestre 2021 e del quarto trimestre 2021.

Con d.l. n. 121 del 10 settembre scorso, proprio al fine di dare attuazione alla Sub-Misura, il Fondo rotativo 394/81 è stato rifinanziato e nel contempo si è proceduto alla istituzione della ‘Sezione Prestiti’ per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e della ‘Sezione Contributi’ da utilizzare per cofinanziamenti. La competenza ad amministrare il Fondo 394/81 è stata affidata al Comitato interministeriale ‘Comitato Agevolazioni’, mentre la relativa gestione è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. come da Convenzione del 26 giugno 2020 sottoscritta con il MAECI.

In questa prospettiva, sono stati pubblicati alla fine di ottobre, all’interno del PNRR, da SIMEST S.p.A. i bandi per l’internazionalizzazione, supportati proprio dal Fondo rotativo 394/81.

Dalla disamina dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis si apprende, però, che non è consentita la partecipazione in assenza di ricavi. In particolare, si prevede che «l’importo massimo dell’intervento che l’impresa richiedente può chiedere è pari al minore tra euro 150.000 o 300.000 ed il 15% o il 25%, in base alle misure, dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa richiedente».

Il limite è fortemente preclusivo, specie considerato l’arresto delle attività di impresa imposto dalla recente emergenza sanitaria e la già precaria condizione delle PMI.

La barriera all’accesso ai finanziamenti disillude e tradisce la missione del PNRR, mortifica le attese di ripresa e la speranza di trovare sostegno economico e opportunità di recupero da parte delle famiglie e delle imprese italiane. Una fonte ulteriore di iniquità nella distribuzione delle opportunità di accesso al credito che non risponde agli obiettivi generali del NextGeneration, volto a «promuovere una robusta ripresa dell’economia europea all’insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere».

Nella convinzione che l’inclusione finanziaria non possa essere privilegio di pochi, specie in un momento difficile nel quale si avverte forte la necessità di riprendere fiducia, Meritocrazia Italia insiste perché

– nei bandi finanziati dal PNRR relativi alla concessione di finanziamenti e/o contributi vengano ammesse anche quelle imprese che non hanno ottenuto ricavi nel periodo 2017-2020;

– venga introdotta la valutazione del merito qualitativo del progetto da finanziare, con totale copertura di garanzia dello Stato per tutti coloro (imprese e professionisti) che intendono convertire le proprie attività colpite dalla crisi o che intendono avviare nuove iniziative, con riguardo a quei settori merceologici e a quelle attività che registrano una prospettiva di crescita, contenere un piano di sviluppo sostenibile (economico, ambientale e sociale) a lungo termine e monitorato in modo oggettivo da parte terza per dare credibilità all’ente finanziatore, prevedere la riorganizzazione di spazi e di processi al fine di favorire lo smart working e introdurre l’utilizzo della digitalizzazione con la creazione o l’impiego di piattaforme e-commerce

o app [il tutto rendicontato in modo coerente all’indice BES (Benessere Equo e Sostenibile – per la programmazione e valutazione della politica economica locale/nazionale) e agli obiettivi SDGs dell’Agenda 2020];

– vengano ammesse tutte le forme di ‘rete di imprese’, anche senza personalità giuridica, purché all’interno delle aggregazioni sia identificata un’impresa quale ‘organo di gestione’.

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