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Mazara ,sindacato USB: ricorso dipendente comunale, l’Ente condannato a pagare

Con sentenza emessa il giorno 05 dicembre 2022, pubblicata il 25 gennaio 2023, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso proposto dal dipendente del Comune di Mazara G.A. Iscritto al sindacato USB rappresentato dal Componente del Coordinamento Regione Sicilia P. I. Vito Reina . A. G., difeso dagli avvocati Antonio Mariano Consentino e Fabrizio Rizzo, che gia’ da qualche anno sono i legali che supportano Vito Reina nelle difese degli iscritti al Sindacato USB P.I. In questa azione legale gli avvocati hanno presentato ricorso al TAR contro il Comune di Mazara in persona del Sindaco pro tempore e per l’effetto ha annullato silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 06 giugno 2022 ordinando all’Ente soccombente di esibire e rilasciare entro trenta giorni copia di tutti i documenti richiesti. Il Tar Sicilia ha altresì condannato il Comune di Mazara del Vallo in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese legali 1000 euro olre iva e cpa . La vicenda: il Comune di Mazara del Vallo aveva formalmente richiesto al proprio dipendente A. G. il pagamento di euro 3.183,00, in ragion di un presunto suo debito relativo agli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2012-2017, informando nel contempo il G. A. che in mancanza del pagamento avrebbe portato in compensazione detto importo con il credito di lavoro dello stesso. A. G, per tramite del Sindacato USB ha dato mandato ai difensori avvocati Consentino e Rizzo, e presentava al Comune di Mazara una istanza di accesso agli atti per ottenere il rilascio di documentazione onde verificare la reale sussistenza del credito preteso dall’Ente, l’effettiva ricorrenza dei presupposti della procedura di compensazione prospettata dall’Amministrazione medesima, oltre a copia degli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2012,2013,2014,2015,2016 e 2017, comprensivi delle relative notifiche e degli atti interruttivi della prescrizione. Il Comune di Mazara del Vallo ometteva di evadere la richiesta di accesso agli atti nel termine perentorio di trenta giorni e si formava, pertanto, il c.d. silenzio-rigetto, ossia il rifiuto a consentire l’accesso agli atti da parte di A. G. Da qui, stante la ritenuta illegittimità del comportamento assunto dal Comune di Mazara del Vallo, A. G., con il patrocinio degli avvocati Consentino e Rizzo, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che riteneva come l’Amministrazione non avesse addotto l’esistenza di situazioni ostative al rilascio degli atti con riferimento alla segretezza dei documenti o ad esigenze di riservatezza in capo a eventuali contro interessati, idonee a prevalere sulle esigenze difensive manifestate dal dipendente Comunale , cosicché all’esito del procedimento i Giudici amministrativi rendevano piena giustizia alle ragioni del dipendente .

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