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Il Tribunale di Palermo condanna l’assessorato regionale della salute a rimborsare le spese legali sostenute in sede legale

Il dr. M.L. quale Dirigente medico dell’area Interdipartimentale 5 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana era stato indagato ed imputato in un procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Gela, in concorso con altri, perché, nelle rispettive qualità, attestavano falsamente, secondo la prospettazione del P.M., in calce al Decreto Dirigenziale, relativo all’accreditamento istituzionale di una RSA, il possesso di tutti i requisiti previsti dal D.A. di riferimento.

All’esito dell’udienza preliminare del 21 febbraio 2020, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Gela pronunciava sentenza con cui dichiarava il non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Peraltro, anche in sede disciplinare il procedimento, per i medesimi fatti, veniva archiviato dall’amministrazione regionale.

Il dr. M.L., giudicato assolto dai reati contestati, richiedeva all’Amministrazione di appartenenza – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – il rimborso delle dette spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma tuttavia l’amministrazione regionale, in ragione del parere negativo reso dall’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, negava il rimborso richiesto.

A questo punto il dr. M.L., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’Assessorato Regionale della Salute, evidenziando l’erroneità del diniego reso dall’Amministrazione regionale e deducendo di contro la sussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione e la corresponsione degli importi richiesti e chiedendo la condanna al pagamento di quanto spettante.

Gli avv.ti Rubino e Piazza contestavano il parere l’Avvocatura dello Stato, la quale, anziché limitarsi ad operare una valutazione sulla congruità della parcella, aveva reso una autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale, definitosi, lo si ribadisce, in udienza preliminare con l’assoluzione del dr. M.L. “perché il fatto non costituisce reato”.

Con sentenza del 5 giugno 2023 il Tribunale di Palermo ha integralmente accolto l’azione promossa dagli avv.ti Rubino e Piazza, condannando l’Assessorato regionale della Salute al pagamento di quanto richiesto, oltre le ulteriori spese giudiziali.

Segnatamente, il Tribunale, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha affermato che nel caso specifico “non è possibile addebitare al ricorrente alcuna responsabilità, non solo penale, ma finanche disciplinare” e per l’effetto non può negarsi il diritto del dr M.L. al rimborso delle spese legali sostenute in sede penale.

Pertanto, per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa, l’Assessorato regionale della Salute sarà costretto a rimborsare le richieste al dr. M.L. e le ulteriori spese giudiziali.

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