Presentata oggi al Comune di Messina la proposta di legge “Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato a sostegno della maternita’ e della paternità” (in calce) dalla deputata Angela Raffa e dalla senatrice Ketty Damante, rispettivamente prime firmatarie alla Camera ed al Senato.
Questa proposta tutta isolana nasce da segnalazioni ricevute, dalla verifiche di effettivi comportamenti discriminatori che purtroppo si verificano e dal contributo di numerosi professionisti tutti siciliani. Un problema nazionale e moderno, ma acuito nella nostra terra dove il precariato la fa da padrone ed il lavoro manca. Da qui la scelta inusuale di illustrarla ai cittadini dalla Città dello Stretto, invece che dalle sale stampa del Parlamento.
Parte dalla Sicilia il primo passo di una battaglia a favore del diritto al lavoro ed alla carriera per le giovani madri.
“Questa proposta di legge – così la deputata Angela raffa – vuole aiutare le donne con contratti di lavoro precario a programmare una gravidanza senza essere penalizzate per il rinnovo contrattuale. Noi vogliamo permettere loro di lavorare effettivamente tutte le mensilità previste originariamente dal proprio contratto precario, recuperando i mesi passati in maternità. Così la giovane madre, dopo il parto, avrà la possibilità di reinserirsi pienamente nel circuito del mondo del lavoro e riprendere il suo contratto dove lo aveva interrotto. Oggi nel mondo del lavoro restare incinta è un problema. Spesso si aspetta di riuscire a firmare un contratto a tempo indeterminato prima di fare figli. Così si mettono al mondo bambini in età sempre più avanzata. Con tutte le conseguenze del caso a cominciare dai più alti costi a carico del servizio sanitario per i controlli e le complicazioni dovute ad una età media della gravidanza che continua ad alzarsi. O peggio, la donna è costretta a scegliere tra carriera e famiglia. Così i dati mostrano una natalità sempre in calo. Questa proposta di legge vuole segnare il primo passo verso un cambio di direzione”.
“La proposta prevede anche – continua la senatrice Ketty Damante – una agevolazione per le piccole imprese. Con questa proposta il datore di lavoro non subisce nessun aggravio, rispetto a quanto aveva già previsto nel momento in cui ha deciso di assumere e stipulare quel contratto (ricordiamo che i mesi di maternità sono a carico dell’INPS). Anzi può usufruire di uno sgravio contributivo del 50% qualora decidesse di rinnovare il contratto alla lavoratrice o di trasformarlo in uno a tempo indeterminato. Interveniamo per evitare che i mesi di proroga costituiscano un aggravio per le imprese dal punto di vista dello sforamento dei limiti previsti dall’attuale normativa per il ricorso da parte dei datori a forme di lavoro precario. Insomma pieno riconoscimento del diritto alla carriera per le donne, ma senza che questo comporti nuovi costi per le imprese. La maternità non può essere vista dalle imprese come un fastidio, un costo, ma lo Stato deve fare in modo che diventi un vantaggio. Questa legge è una prima pietra che vogliamo posare in questa direzione.”
PROPOSTA DI LEGGE
Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato a sostegno della maternita’ e della paternita’
Onorevoli Colleghi! – Oggi nel mondo del lavoro sempre più flessibile e precario, restare incinta è un problema per la lavoratrice. Spesso la donna aspetta di riuscire a firmare un contratto a tempo indeterminato prima di fare figli. Così si mettono al mondo bambini in età sempre più avanzata. Con tutte le conseguenze del caso a cominciare dai più alti costi a carico del servizio sanitario per i controlli e le complicazioni dovute ad una età media della gravidanza che continua ad alzarsi. O peggio, la donna è costretta a scegliere tra carriera e famiglia. Così i dati mostrano una natalità sempre in calo.
Questa proposta di legge, vuole essere un primo passo per evitare che le giovani madri con contratti di lavoro precario siano penalizzate. L’obiettivo è aiutarle a programmare una gravidanza senza che il datore di lavoro, alla scadenza del contratto dica loro: “Per il rinnovo mi chiami quando finisce la maternità”.
Questa proposta di legge serve anche ad evitare quelle competizioni al ribasso che si generano nel mondo del lavoro precario tra chi resta incinta e la persona eventualmente chiamata a sostituirla.
Tutto questo senza penalizzare o con aggravio dei costi a carico delle imprese, ma anzi offrendo loro la possibilità di averne un vantaggio.
Con questa proposta di legge permettiamo alle madri di lavorare effettivamente tutte le mensilità previste originariamente dal proprio contratto precario, recuperando i mesi passati in maternità. In questo modo diamo alla giovane madre a cui è scaduto il contratto mentre si trovava in maternità, o è appena rientrata, di reinserirsi pienamente nel circuito del mondo del lavoro. Infatti potrà tornare a lavoro per recuperare i mesi in cui non ha svolto attività lavorativa perché incinta, e così dimostrare le proprie capacità e se sia meritevole del rinnovo contrattuale.
Il datore di lavoro non subisce nessun aggravio, o costo aggiuntivo, rispetto a quanto aveva già previsto nel momento in cui ha deciso di assumere e stipulare quel contratto, ricordiamo che i mesi di maternità sono a carico dell’INPS. Anzi la piccola impresa potrà usufruire di uno sgravio contributivo del 50% qualora decidesse di rinnovare il contratto alla lavoratrice o di trasformarlo in uno a tempo indeterminato.
Per fare questo, interveniamo sul ‘Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità’ modificando l’articolo 54 ed inserendo l’articolo 54 bis per prevedere una proroga automatica dei contratti di lavoro a termine per il periodo trascorso in maternità. Viene prevista anche una agevolazione per le piccole imprese che decidessero di rinnovare questi contratti alla scadenza.
Al contempo interveniamo sul testo della Disciplina organica dei contratti di lavoro in modo da armonizzare la normativa ed evitare che i mesi di proroga costituiscano un aggravio per le imprese dal punto di vista dello sforamento dei limiti previsti dall’attuale normativa per il ricorso da parte dei datori a forme di lavoro precario. Quanto previsto da questa proposta di legge viene infatti escluso da ogni computo per il raggiungimento dei limiti di mesi e di numero di proroghe che sono concesse alle imprese.
Con questa proposta di legge istituiamo un rinvio automatico ed ‘obbligatorio’ del termine del contratto. Vale la pena sottolineare che se la lavoratrice non volesse usufruire di tale proroga, ai sensi dell’attuale normativa, specificatamente del disposto dell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può presentare le proprie dimissioni senza preavviso che, cadendo entro il primo anno di vita del bambino, garantirebbero alla lavoratrice “ogni diritto ed indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”, quindi come se il contratto fosse arrivato alla sua precedente scadenza.
Infatti già oggi la lavoratrice che si dimette, sempre entro il primo anno di vita del bambino, anche senza giusta causa, non solo non perde alcun vantaggio ed indennità (la principale la Naspi), ma ha diritto a vedersi corrisposta dal datore l’indennità sostitutiva di preavviso. Riteniamo che sarebbe stato invece un errore prevedere nella norma la facoltà della lavoratrice di poter rinunciare alla proroga. Questo l’avrebbe potuta esporre al rischio di ricatto da parte del datore. Per esempio con la promessa di un’assunzione a tempo indeterminato al ritorno dalla maternità, a patto che rinunci alla proroga.
Il mondo del lavoro negli ultimi decenni è rapidamente cambiato ed è sempre più precario. Anche la nostra società è cambiata. Sono aumentate, e non di poco, le difficoltà nel fare figli e mantenere una famiglia. E’ bene che anche la nostra normativa evolva ed affronti in maniera decisa la situazione. Per questo invito tutti voi colleghi a sostenere questa proposta di legge che non può che costituire un primo passo verso una direzione che porti il mondo produttivo a non vedere la gravidanza di una dipendente come un ‘fastidio’, ma come una risorsa positiva non solo per la società, ma per la stessa impresa.
TESTO
Art. 1.
(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall’articolo 54-bis;»;
b) dopo l’articolo 54 è inserito il seguente articolo 54-bis:
«54-bis. Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall’articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28.
2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all’articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall’articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.
3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall’articolo 17 o di sospensione previsti dall’articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.
5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e’ concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta’ del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla societa’ di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».
Art. 2.
(Coordinamento normativo, modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma 1-ter:
«1-ter. Ai fini del raggiungimento dei termini di durata massima di cui al comma 1 non vengono computati i mesi di proroga di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 articolo 54-bis, commi 2, 3 e 4.»;
b) all’articolo 21, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis:
«I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle proroghe dei contratti di lavoro previste dall’articolo 54-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e tali proroghe non vengono computate per il raggiungimento dei limiti di mesi e di numero di proroghe previste dal presente articolo»;
Art.3
(Disposizioni transitorie)
1. Per il periodo massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge è concesso lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 54-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 15, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di eta’ del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del termine previsto.