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Il TAR- Palermo rigetta il ricorso contro il Comune di Realmonte e condanna la società ricorrente a risarcire le Amministrazioni convenute in giudizio

Nel 2014, la società A. M. s.a.s. D.  N. & C., al fine di realizzare un chiosco balneare, a carattere stagionale, sito nella località Punta Grande del Comune di Realmonte, presentava all’Assessorato del Territorio dell’Ambiente della Regione Siciliana un’istanza per il rilascio della concessione demaniale marittima ex art. 36 del Codice della Navigazione. Nondimeno, tale procedimento veniva definito dal competente Ufficio solamente nel 2019.

Conseguentemente, la predetta società, lamentando un asserito pregiudizio patrimoniale e/o da ritardo discendente dalla tardiva conclusione del suddetto procedimento amministrativo instaurava un contenzioso innanzi al TAR-Palermo, volto ad ottenere unrisarcimento danni pari a 640,000,00 euro, come utili non percepiti per il quadriennio 2016 /2019. 

Nello specifico, la società ricorrente contestava all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e al Comune di Realmonte, rispettivamente, la tardiva definizione del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima e il comportamento inerte tenuto dal Comune di Realmonte per ilrilascio della valutazione di incidenza ambientale, richiesta ai fini dell’ottenimento della concessione.

Al fine di resistere si costituivano in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino e l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 

Nel corso del processo, l’Avv. Rubino e l’Avvocatura dello Stato rilevavano in giudizio l’infondatezza del ricorso proposto dalla società ricorrente, eccependo come il danno da ritardo risarcibile non poteva essere presunto dalla società ricorrente quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, in quanto, per la sua sussistenza dovevano ricorrere anche i presupposti oggettivi esoggettivi previsti dall’art. 2043 c.c.

Inoltre, i predetti difensori rilevano, come, ai fini dell’azione risarcitoria proposta innanzi al Giudice amministrativo l’onere della prova doveva considerarsi gravante in capo al soggetto danneggiato e non al danneggiante.     

In particolare, l’Avv. Rubino e l’Avvocatura dello Stato deducevano in giudizio come a prescindere dall’inerzia e del ritardo serbato dalle Amministrazioni resistenti, relativamente al predetto procedimento amministrativo, la società ricorrente non avrebbe comunque potuto avviare l’attività imprenditoriale, a causa del successivo provvedimento di decadenza (ex art. 47 del Codice della Navigazione) disposto nei suoi confronti, sicchèdoveva considerarsi ad ogni modo interrotto il nesso di causalità tra il dedotto ritardo procedimentale  e  i danni lamentati dalla società ricorrente.  

Ebbene, con sentenza del 24.01.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il TAR-Palermo ha rigettato il ricorso ed ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Realmonte e dell’Assessorato regionale.

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