Per il periodo delle giornate delle sfilate dei carri del Carnevale, 22-23-25 Febbraio, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo ai gestori di esercizi commerciali, ai gestori di esercizi artigianali e ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie sia in forma fissa che itinerante è vietato:
la vendita o cessione a qualsiasi titolo per asporto, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici; la vendita o cessione a qualsiasi titolo, finalizzato al consumo sul posto, di bevande alcoliche con l’utilizzo di bottiglie, lattine e altro materiale contundente, quindi le bevande alcoliche potranno essere versate in contenitori diversi dal vetro o lattine e di materiale non contundente; a chiunque, detenere e consumare bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e altro materiale contundente; a chiunque l’utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali portici e l’atrio del Collegio dei Gesuiti, etc, già oggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone, consumo di alcol, etc.
I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, i titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcol) ed infine, i titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcol), sono obbligati a dotarsi dei contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e a rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell’attività, carte, bottiglie, lattine e quant’altro contribuisca a rendere indecoroso l’aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze.